GILDA degli INSEGNANTI di BRESCIA
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GILDA BRESCIA: LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NON È GRATUITA
Il tema della formazione dei docenti è di grande attualità in questo inizio di anno scolastico 2021/2022, sia perché il ministro Bianchi ha più volte ricordato le risorse stanziate a tal fine dal PNRR, sia per il dibattito sull’obbligo stabilito dalla legge 178/2020 di corsi di formazione specifica per gli insegnanti che abbiano in classe alunne/i disabili.
Premesso che la formazione e l’aggiornamento sono imprescindibili per gli insegnanti che intendono esercitare la professione docente, è altrettanto indispensabile chiarire che la formazione non può essere imposta né può diventare attività svolta gratuitamente e volontaristicamente dai docenti: la formazione, che è parte essenziale della libertà di insegnamento, deve essere una libera scelta del docente sia nei temi che nei tempi e deve essere retribuita anche quando come nel caso della sicurezza è obbligatoria.
Purtroppo, da sempre, il ministero e i dirigenti scolastici cercano di obbligare i docenti a frequentare corsi di formazione al di fuori dell’orario di servizio, con la motivazione che rientrerebbero nelle “attività funzionali all’insegnamento”, ma al di fuori anche delle ore contrattualmente previste per tali attività (40 + 40 h annue) e senza prevedere alcuna retribuzione, riuscendo, là dove trovano insegnanti accondiscendenti, ad imporre corsi di formazione di ogni tipo e genere non solo senza retribuzione, ma spesso addirittura con le spese a carico dei docenti.
Da sempre la Gilda di Brescia ha contestato ai dirigenti scolastici questi comportamenti, supportando i docenti che si sono opposti all’obbligo della formazione gratuita, chiedendo giustizia direttamente in tribunale (giudice del lavoro), sede deputata a dirimere i contenziosi.
Questo breve articolo descrive proprio la storia di chi, come il mugnaio di Bertold Brecht convinto che ci fosse “dunque un giudice a Berlino”, ha deciso, con la Gilda degli Insegnanti, di scommettere che anche a Brescia ci fosse quel tipo di giudice.
La vicenda inizia negli anni 2017 e 2018, in modo molto simile a quanto avviene nelle 8.200 scuole italiane, quando il prof. M.S, docente di inglese del Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Salò (BS), riconfermato quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), partecipa all’attività obbligatoria di formazione e aggiornamento sulla sicurezza previste dal DL 81/08; su disposizione della dirigente scolastica, frequenta inoltre un corso di formazione sulla sicurezza in ambito antincendio con relativo esame finale presso i VVF di Brescia. Parte delle attività descritte, precisamente 29 ore, sono svolte oltre l’orario di servizio.
Da notare che dette ore per la formazione sulla sicurezza non erano contemplate nel Piano Annuale delle Attività dei docenti del Liceo “Enrico Fermi” di Salò, elaborato dalla dirigente scolastica e deliberato dal Collegio Docenti.
Il prof. M.S. correttamente chiede, con istanza del 17 gennaio 2019, il pagamento delle ore in questione, ma la dirigente scolastica rigetta la richiesta.
A questo punto il prof. M.S., che non intende piegarsi a tale ingiustizia, con il patrocinio del legale della Gilda di Brescia, avv. Paolo Lombardi, si rivolge al Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, chiedendo di condannare il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”, solidalmente od alternativamente tra di loro e tutti secondo quanto di competenza, a pagargli l’importo di euro 507,50 (29 ore x euro 17,5).
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, dopo aver chiarito che il responsabile in solido è il Ministero dell’Istruzione e che nel contenzioso si devono applicare gli artt. 28 e 29 del CCNL scuola precisa che: “non appare accoglibile la tesi del Ministero, secondo la quale la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decimo comma dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed anche le convocazioni periodiche in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rientrerebbero nelle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, obbligatorie ai sensi degli arrt. 26, 28 e 29 del CCNL”.
Per questo: “Non potendosi ricondurre le attività oggetto di domanda nelle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale e non rientrando quindi le stesse nel normale orario di lavoro del docente, si ritiene che esse, in applicazione dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008 secondo il quale l’attività di formazione del RLS deve svolgersi in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore, vadano retribuite in eccedenza rispetto al normale stipendio”.
Il Giudice, nel dare piena ragione al prof. M.S., chiarisce che le attività imposte dai dirigenti scolastici ai docenti ma non inserite nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti, devono essere sempre retribuite, in quanto: “In ogni caso, anche volendo ricondurre le attività oggetto della domanda alle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, si ritiene che le stesse debbano essere retribuite in aggiunta rispetto allo stipendio ordinario. Ciò in quanto non risulta che le attività svolte dal ricorrente siano state inserite nel piano annuale delle attività e deiconseguenti impegni del personale docente predisposto dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio docenti, come previsto dall’art. 28 del CCNL scuola, con la conseguenza che le stesse debbono ritenersi escluse dal normale orario di lavoro del docente”.
Pertanto, con la sua sentenza (causa 1884/2019 RG) il Giudice del lavoro “condanna il Miur al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 507,50, oltre accessori (cioè con gli interessi ndr) come da motivazione e condanna il Miur alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 400,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
Concludendo, questa vicenda, simile a molte altre delle 8.200 scuole italiane, ha avuto, però, un esito completamente diverso dal solito, risolvendosi in un lieto fine grazie alla coerenza ed alla tenacia del prof. M.S. ed all’impegno della Gilda degli Insegnanti di Brescia nel non piegarsi alle pretese del ministero e dei dirigenti scolastici di obbligare i docenti alla formazione gratuita. Del resto, è dovere del Sindacato tutelare i diritti dei lavoratori, che non devono temere di affrontare i propri superiori in presenza di palesi ingiustizie dovute alla inosservanza di norme e leggi.
La vicenda è paradigmatica e serve a dimostrare che si può dire di NO al lavoro gratuito e pretendere il riconoscimento economico delle attività svolte oltre l’orario di lavoro contrattualmente definito, perché l’insegnamento non è una missione e il docente è un professionista dell’istruzione e non un volontario.
Allegata la sentenza n. 1884/2019 R.G. del Tribunale di Brescia. Ufficio stampa Gilda degli Insegnanti di Brescia cell 3889389373
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1884/2019 R.G. promossa
Da:
omissis con l’avv. LOMBARDI PAOLO RICORRENTE
contro:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA e LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI”, in proprio
CONVENUTO
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato il 12 settembre 2019, omissis deduceva: a) di avere
operato quale docente di inglese presso il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Salò dall’anno scolastico 1992/1993 fino al pensionamento del 31 agosto 2019; b) che nell’aprile 2015 era stato designato quale RLS (rappresentante lavoratori sicurezza) dalle RSU ed era stato poi riconfermato nell’aprile 2018 dalla RSU neoeletta; c) che negli anni 2017 e 2018 il dirigente scolastico del Liceo aveva disposto che frequentasse i corsi di formazione sulla sicurezza in ambito antincendio, nonché che espletasse le attività di aggiornamento annuale stabilite a carico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e partecipasse inoltre alle attività di aggiornamento della formazione sulla sicurezza; d) che aveva partecipato a tali attività per 29 ore complessive, tutte rese in orario pomeridiano e oltre l’orario di lavoro; e) che le ore riservate alla formazione sulla sicurezza non erano contemplate nel Piano Annuale delle Attività dei docenti del Liceo “Fermi”, elaborati dal Dirigente Scolastico e deliberati dal Collegio Docenti; f) che con istanza del 17 gennaio 2019 aveva chiesto il pagamento delle ore in questione, istanza rigettata dal Dirigente. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva di condannare il Ministero Dell’Istruzione, Università e Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”, solidalmente od alternativamente tra di loro e tutte secondo quanto di competenza, a pagargli l’importo di euro 507,50 (29 ore x euro 17,5), oppure il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
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Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”, contestando il ricorso in fatto e diritto e chiedendone il rigetto. In particolare, le parti convenute osservavano che la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decimo comma dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed anche le convocazioni periodiche in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, obbligatorie ai sensi degli arrt. 26, 28 e 29 del CCNL entro un massimo di quaranta ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e di ulteriori quaranta per le convocazioni dei Consigli di Classe. Ciò posto, secondo le parti convenute, sarebbe stato onere del ricorrente, ai sensi del calendario delle attività del Liceo Fermi redatto ai sensi dell’art. 28 del CCNL, concordare con il Dirigente Scolastico il piano di recupero delle 29 ore di formazione. Non avendo il ricorrente adempiuto tale onere, la richiesta di monetizzazione sarebbe del tutto infondata. Le convenute, infine, rilevavanol’impossibilità di cumulare rivalutazione ed interessi ed eccepivano la prescrizione presuntiva annuale.
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La causa veniva istruita mediante l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
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Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Preliminarmente, si ritiene che nessuna pronuncia vada emessa nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e del Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”, trattandosi di mere articolazioni territoriali e periferiche dell'Amministrazione Scolastica Statale, prive di personalità giuridica e dunque di soggetti sprovvisti di autonoma capacità giuridica sostanziale e processuale.
4.2. In via preliminare di merito, va rigettata l’eccezione di prescrizioneformulata dalla convenuta ai sensi degli artt. 2955 e 2956 c.c., essendo pacifico che il debitore che neghi l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la "ratio" dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato.1 1 Cfr. Cass., Sez. I, ord. n. 17595 del 28 giugno 2019; Cass., n. 13951 del 2016.
4.3. Venendo al merito, appare opportuno premettere un quadro generale delle
disposizioni applicabili al caso di specie.
Con riguardo alla formazione degli insegnanti, l’art. 1 co. 124 della legge n. 107 del 2015 prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”
Con riferimento all’orario di lavoro ed alle prestazioni contrattualmente dovute dal personale docente, l’art. 28 del CCNL scuola dispone che: “gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazionedell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.” A sua volta, sempre sul punto, l’art. 29 del medesimo CCNL prevede che: “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.”
Venendo, ora, alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 dispone che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
Sempre in merito, l’art. 73 del CCNL a sua volta dispone che “e) ...la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; (...) per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D. Lgs. 626/94 (tra i quali rientra la formazione), i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g) (cioè la formazione), i) ed l) dell’art 19 del D. Lgs. 626/1994, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.” 4.4. Così ricostruito il quadro normativo, dato atto che è pacifico lo svolgimento da parte del ricorrente dell’attività oggetto di domanda, non appare accoglibile la tesi del Ministero, secondo la quale la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decimocomma dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed anche le convocazioni periodiche in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rientrerebbero nelle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, obbligatorie ai sensi degli arrt. 26, 28 e 29 del CCNL entro un massimo di quaranta ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e di ulteriori quaranta per le convocazioni dei Consigli di Classe.
Ed infatti, l’art. 29 del CCNL precisa che “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali esull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.”
È chiaro come la formazione del RLS non sia riconducibile né alla partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti, né alla partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione.
Non potendosi ricondurre le attività oggetto di domanda nelle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale e non rientrando quindi le stesse nel normale orario di lavoro del docente, si ritiene che esse, in applicazione dell’art. 37 del D. Lgs.
n. 81 del 2008 secondo il quale l’attività di formazione del RLS deve svolgersi in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore, vadano retribuite in eccedenza rispetto al normale stipendio.
4.5. In ogni caso, anche volendo ricondurre le attività oggetto della domanda alle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, si ritiene che le stesse debbano essere retribuite in aggiunta rispetto allo stipendio ordinario.
Ciò in quanto non risulta che le attività svolte dal ricorrente siano state inserite nel piano annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente predisposto dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio docenti, come previsto dall’art. 28 del CCNL scuola, con la conseguenza che le stesse debbono ritenersi escluse dal normale orario di lavoro del docente.
4.6. In definitiva, la domanda di parte ricorrente dev’essere accolta, con condanna del Ministero al pagamento della somma di euro 507,50, pari al compenso orario di 17,50 euro moltiplicato per il numero delle ore di attività (29 ore). A tale somma vanno aggiunti gli interessi nella misura legale maturati dalla scadenza del pagamento delle retribuzioni mensili di riferimento al saldo. Gli interessi legali, contrariamente a quanto richiesto da parte ricorrente, non possono essere cumulati con la rivalutazione, stante il disposto di cui all’art. 22 co. 36 della legge n. 724 del 1994.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) condanna il Miur al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 507,50, oltre accessori come da motivazione;
2) condanna il Miur alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 400,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza. Brescia, 14 maggio 2021.
Il giudice Laura Corazza