Ricorso per il pagamento della RPD
La RPD è un compenso accessorio della retribuzione, istituito con il CCNL del 30/8/1999. Originariamente la RPD veniva corrisposto unicamente al personale di ruolo e al personale precario con supplenza annuale e con supplenza al 30 giugno, con l’esclusione delle supplenze brevi.
Poi è intervenuta una prima ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 20015 del 27/7/2018 che, in ragione del principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, lo ha esteso anche al personale precario con supplenze brevi. Questo orientamento è stato confermato dalla Cassazione anche nell'ordinanza n. 6293 del 05/03/2020.
Alla luce di questo consolidato orientamento si è iniziato a corrispondere a decorrere dal 1° settembre 2022 la RPD anche ai docenti con supplenza breve. Tutti i docenti della scuola a cui non è stata corrisposta la RDP, dunque, potranno agire dinanzi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere il pagamento della RPD non corrisposta.